Statuto dei Verdi Sezione di Mendrisio
(scarica il pdf: Statuto Verdi di Mendrisio)
- Nome e sede
1 I Verdi di Mendrisio sono una sezione dei Verdi del Ticino costituita in associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. CCS.
2 La sede è a Mendrisio.
- Scopo
1 I Verdi di Mendrisio promuovono e diffondono il programma dei Verdi del Ticino e il pensiero ecologista, prestando particolare attenzione alle esigenze comunali. I Verdi di Mendrisio concentrano la propria attività su temi locali e regionali.
2 I Verdi di Mendrisio sono una sezione dei Verdi del Mendrisiotto e dei Verdi del Ticino.
- Membri
1 È membro della sezione chi è iscritto ai Verdi del Ticino e risiede nel comune di Mendrisio.
2 La qualità di membro decade con le dimissioni, con il mancato pagamento della quota sociale o con l’espulsione dai Verdi del Ticino.
- Finanziamento
1 Il movimento si finanzia con il finanziamento ai partiti, le sottoscrizioni, le donazioni, i legati, il provento di manifestazioni o pubblicazioni.
2 I membri della sezione non rispondono personalmente dei debiti sociali.
- Organi statutari
1 Gli organi statutari sono
- L’Assemblea
- Il Comitato
2 Le cariche elettive si estinguono dopo due anni. È data la possibilità di essere eletti a più riprese.
- L’Assemblea
1 L’Assemblea è l’organo supremo dei Verdi di Mendrisio. Viene convocata in seduta ordinaria una volta all’anno dal Comitato; in seduta straordinaria su richiesta di un quarto dei suoi membri oppure del Comitato.
2 L’Assemblea viene convocata, con annesso ordine del giorno, con almeno una settimana di anticipo.
3 La partecipazione di persone esterne al gruppo è possibile senza diritto di voto.
4 Le competenze dell’Assemblea sono:
- approvare lo statuto e le sue modifiche;
- stabilire e aggiornare il documento programmatico;
- eleggere i membri del Comitato nonché il proprio rappresentante in seno al comitato distrettuale
- eleggere il coordinatore della sezione;
- decidere sui ricorsi che le pervengono;
- nominare un revisore dei conti;
- approvare i conti del movimento;
- sciogliere il movimento.
- Diritto di voto e maggioranza
1 Ogni membro ha diritto di voto.
2 Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, salvo in caso di modifica degli statuti e di scioglimento della sezione, dove è richiesta una maggioranza qualificata di due terzi dei presenti.
3 A richiesta dei due terzi dei presenti, si può deliberare su oggetti non contemplati dall’ordine del giorno.
4 Se richiesto da almeno un quarto dei presenti la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.
- Comitato
1 Il Comitato è eletto dall’Assemblea. Si compone di almeno tre membri. I municipali, i consiglieri comunali e i membri di commissioni ne fanno parte di diritto.
2 Nel limite del possibile si dovrà dare spazio all’interno del Comitato ad almeno 1 rappresentante per ogni Quartiere del comune di Mendrisio.
2 Il Comitato viene convocato dal Coordinatore. Le sedute sono aperte a tutti i membri dei Verdi del Ticino residenti nel comune. Hanno diritto di voto solo i membri eletti. La partecipazione di persone esterne alla sezione deve essere condivisa dai presenti.
3 Il Comitato esegue le decisioni dell’Assemblea e guida la sezione. In particolare:
- nomina al proprio interno il sostituto del coordinatore;
- nomina al proprio interno il cassiere e gli aventi diritto di firma;
- convoca l’assemblea e ne fissa l’ordine del giorno;
- adotta le misure politiche urgenti;
- decide e organizza azioni ed attività;
- prende posizione su votazioni comunali, cantonali e nazionali, nonché su petizioni, iniziative e manifestazioni;
- promuove e mantiene il contatto con i Verdi del Mendrisiotto e del Ticino e con altre formazioni politiche e associazioni;
- Il Coordinatore
Il Coordinatore è la persona di riferimento verso l’esterno e si occupa di coordinare l’attività dei Verdi di Mendrisio. In caso di assenza ne fa le veci il sostituto.
- Scioglimento
1 Lo scioglimento del movimento può essere deciso solo dalla Riunione con una maggioranza di due terzi dei presenti.
2 L’Assemblea decide a chi devolvere l’eventuale patrimonio del movimento.
Per quanto non è previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero.
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea costituente il 1. maggio 2013 ed entra immediatamente in vigore.
Mendrisio, 1. maggio 2013
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